Onorevoli Colleghi! - Venezia e la sua laguna, considerate universalmente patrimonio dell'umanità, sembravano per molti versi aver realizzato la definizione che Bacone dava dell'arte: «ars est homo additus naturae».
      Si trattava di un equilibrio tra intervento antropico e natura che purtroppo, a cavallo tra '800 e '900, ma soprattutto in modo gravissimo nel nostro secolo e in decenni recenti, è stato rotto provocando una situazione di profondo degrado e squilibrio.
      La necessità di interventi di risanamento e di riequilibrio della laguna e di salvaguardia del patrimonio storico e architettonico ha dato luogo all'emanazione di una serie di leggi speciali, dal 1973 ad oggi, che, pur nella permanente validità degli obiettivi indicati, non sono riuscite a risolvere in maniera organica - sia per la loro molteplicità sia per insufficienze e distorsioni nell'attuazione delle priorità da esse indicate - i problemi di Venezia e della sua laguna, per cui si rende oggi utile e necessario un nuovo testo unico su Venezia. Occorre infatti rendere finalmente operativa l'elaborazione e l'approvazione di un quadro complesso e complessivo di interventi che permettano davvero di recuperare il degrado della città, della laguna e anche di un'entroterra molto più vasto che influenza direttamente la laguna e che ricomprende il bacino scolante.
      Serve dunque un testo normativo che individui chiaramente e in modo stabile non solo le finalità e le priorità, ma anche le modalità e gli strumenti necessari allo Stato, alla regione e agli enti locali, per intervenire in maniera integrata e efficace per la salvaguardia di Venezia.
      La presente proposta di legge fonda la sua impostazione sulla convinzione che obiettivo primario e prioritario deve essere la rimozione delle cause del degrado. Se

 

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tali cause non verranno rimosse, anche interventi radicali e costosissimi, come quelli previsti dal progetto relativo agli sbarramenti mobili alle bocche di porto, non potranno produrre esiti soddisfacenti. Al contrario, la valutazione di quanto accaduto in questi anni ha portato ad una riflessione profonda sull'opportunità di questa opera di grande ingegneria perché si è considerato che con interventi diffusi, quegli interventi che le leggi speciali definiscono come prioritari e preliminari, e con il rialzo delle parti più basse della città si possono ottenere, a medio termine, risultati efficaci sia sul versante del riequilibrio idraulico e morfologico e della difesa delle acque alte, sia sul versante del disinquinamento; contemporaneamente è possibile investire rilevanti risorse nell'indispensabile opera di manutenzione della città, di recupero architettonico e ambientale, di rivitalizzazione socio economica.
      In sostanza, è necessario attuare l'insieme di interventi diffusi e di rialzo delle parti basse della città in grado anche di dare una soluzione a medio termine allo stesso problema delle acque alte e nel contempo verificare l'opportunità e la compatibilità del progetto di sbarramenti mobili alle bocche di porto soggetto a valutazione di impatto ambientale, e qualora questo progetto non sia sostenibile, preparare, verificando anche le previsioni sull'effettivo andamento delle conseguenze dell'effetto serra e dei cambiamenti climatici sul livello marino e sulle acque alte, progetti adeguati e sostenibili a medio e lungo termine.
      In sostanza la salvaguardia di Venezia richiede un'azione integrata e complessa per essere sostenibile ed efficace, dotata di quella approfondita e fattiva prudenza e di quell'inscindibile legame del presente con il passato e con il futuro che caratterizza la migliore storia e cultura di Venezia e che è rappresentata dall'allegoria delle «tre teste» - di un giovane, di un uomo maturo, di un vecchio - scolpita in alcuni palazzi della città e dipinta da Tiziano che vi appose anche la folgorante scritta «ex praeterito praesens prudenter ni si agit, futura actione deturpet». Un futuro sostenibile per Venezia, Chioggia e la laguna deve valorizzarne con l'intelligenza e i mezzi più avanzati la specificità e l'unicità, contro ogni rozza modernizzazione basata sulla omologazione con altre realtà urbane e territoriali.
      In quest'ottica l'articolo 1, che individua finalità e obiettivi generali della legge, dopo aver riconfermato la salvaguardia di Venezia e della sua laguna quale problema di preminente interesse nazionale, indica gli interventi che concretamente devono essere attuati. In primo luogo, si sottolinea che l'obiettivo della salvaguardia fisica ed ambientale della laguna di Venezia e dei centri abitati deve essere raggiunto attraverso un piano di bacino e un programma di interventi prioritari e preliminari finalizzati al riequilibrio e al risanamento, che perseguano l'eliminazione o la riduzione dell'inquinamento, dei fenomeni erosivi e delle acque alte, riducendo i livelli e le ampiezze di marea. Ruolo fondamentale per il raggiungimento di questi obiettivi è svolto altresì dal piano generale degli interventi del sistema lagunare veneziano, piano che deve essere sottoposto a valutazione di impatto ambientale strategica come previsto dalla direttiva n. 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, ossia una valutazione degli effetti su un sistema.
      Tra questi interventi, particolare rilevanza rivestono gli interventi integrati per insulae, di innalzamento delle parti più basse del centro storico e degli altri centri abitati dell'estuario; il riequilibrio morfologico e la riduzione a livello normale e con adeguato coefficente d'attrito dei fondali profondamente erosi dalle correnti nelle bocche di porto e nei canali di Malamocco, di San Niccolò e di Chioggia; il risanamento delle acque della laguna e dei relativi fondali e sedimenti inquinanti e del bacino idrografico in essa sversante.
      La presente proposta di legge è strutturata in maniera tale da accompagnare l'indicazione degli obiettivi con una dettagliata definizione delle competenze dei diversi enti interessati in ordine all'attuazione dei medesimi. Sempre all'articolo 1, si evidenzia l'importanza di una grande e
 

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sistematica opera di manutenzione urbana della città, al cui fine vengono indicate diverse soluzioni tra cui, in particolare, interventi integrati per il risanamento igienico ed edilizio della città di Venezia, come lo scavo e smaltimento dei fanghi dei rii collegato al risanamento delle fondazioni degli edifici e delle fondamenta dei canali, la manutenzione, il restauro, la ristrutturazione, la nuova edificazione l'acquisizione di immobili da destinare al mantenimento e allo sviluppo delle attività socio-economiche.
      Altro fondamentale obiettivo è la rivitalizzazione socio-economica dell'area veneziana al fine di assicurare il mantenimento della residenza nel centro storico di Venezia, invertendo la tendenza all'esodo della popolazione e al fine di avviare una nuova fase dello sviluppo economico dell'area veneziana. A tal fine si indica l'importanza di un complesso di misure per incentivare la residenza nel centro storico veneziano; incentivi e agevolazioni alle aziende pubbliche e private eco-compatibili localizzate nel centro storico di Venezia e nelle isole dell'estuario, per impedire il degrado fisico della città e per garantirne la vitalità superando anche il differenziale di costi dovuti alla particolare configurazione urbana; contributi per il potenziamento del sistema dei collegamenti tra Venezia insulare - potenzialmente la città più moderna del mondo rispetto a una mobilità sostenibile, come ebbe a definirla Le Corbusier - e la terraferma con priorità alla mobilità su rotaia con le connesse intermodalità con il trasporto acqueo nella città insulare e con il trasporto su gomma nell'entroterra; concessioni di contributi per la riconversione ecologica di imprese o di sistemi di imprese; restauro, ristrutturazione, riutilizzo, valorizzazione e gestione di immobili demaniali, anche di carattere storico ed artistico, siti nei comuni di Venezia di Chioggia, di Mira e di Cavallino; il restauro, la ristrutturazione, il riutilizzo, la valorizzazione e la gestione del partimonio storico, architettonico e vallivo costituito da casoni lagunari in tutta la laguna di Venezia.
      Di seguito, sempre all'articolo 1, viene definito l'ambito territoriale di applicazione degli interventi.
      L'articolo 2 istituisce il bacino speciale integrato della laguna di Venezia comprendente la laguna stessa e il relativo bacino scolante. Il relativo piano di riequilibrio idromorfologico e di risanamento è approvato dal «Comitato istituzionale per la salvaguardia di Venezia» istituito all'articolo 3 e indicato come l'organo che deve guidare il processo di realizzazione degli obiettivi indicati dalla proposta di legge.
      Infatti, proprio al Comitato è demandata l'adozione e l'approvazione del piano del bacino integrato (articolo 4), l'approvazione del piano generale degli interventi del sistema lagunare veneziano e dei relativi programmi di attuazione (articolo 3) e l'approvazione dei programmi triennali e annuali degli interventi di attuazione, nonché l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo per l'attuazione degli interventi e la fissazione dei termini perentori entro cui ogni ente deve provvedere alle rispettive incombenze, con possibilità di revoca o poteri sostitutivi in caso di inadempienza.
      Nella configurazione del Comitato di cui all'articolo 3, si attribuisce un ruolo fondamentale alla regione e agli enti locali e il Comitato stesso costituisce la sintesi tra i poteri degli enti territoriali e quelli dello Stato, coerentemente con una impostazione federalista.
      In questo quadro, l'obbligo di trasmettere al Parlamento una relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi ha lo scopo di permettere alle competenti Commissioni parlamentari di esprimere la propria valutazione e gli eventuali indirizzi al Governo ai fini della predisposizione dei disegni di legge finanziaria e di bilancio.
      Perché il Comitato possa svolgere la sua azione di programmazione e controllo, si stabilisce che esso sia dotato di un adeguato e qualificato supporto tecnico e a questo fine viene istituito dall'articolo 4 l'ufficio di piano.
 

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      Questo ufficio opera presso il Magistrato alle acque, il cui riordino, in base ai decreti legislativi attuativi della legge 15 marzo 1997, n. 59, dovrà riconfigurarlo non più come espressione di un solo Ministero, quello delle infrastrutture e dei trasporti, ma come un organo nuovo dotato delle competenze richieste dalla specificità dell'ambiente di Venezia e della laguna.
      L'ufficio di piano è dotato di competenze tecniche di sostegno all'attività del Comitato e, in particolare, ha lo scopo di elaborare e aggiornare d'intesa con la regione il piano di bacino, predisporre e aggiornare periodicamente il programma degli interventi, fissare la tempistica di attuazione degli interventi stessi.
      Con l'articolo 5, il Magistrato alle acque di Venezia è trasformato in amministrazione ad ordinamento autonomo, viene cioè svincolato dalla direzione attuale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Magistrato, in questo modo, è trasformato in una struttura di supporto e di salvaguardia di Venezia.
      L'articolo 6 si pone l'obiettivo della riconversione ecologica dell'economia veneziana.
      È già stato detto come i secoli dell'industrializzazione ci abbiano consegnato un ambiente fortemente devastato e una città fortemente sbilanciata verso la terraferma. Quel modello di sviluppo, in tutti i casi, è ormai in crisi ed è ormai improponibile. Per questo il tema non può essere quello degli incentivi a singole imprese - cosa peraltro soggetta a procedimento di infrazione da parte dell'Unione europea - ma quello della riconversione ecologica dell'economia veneziana, attraverso interventi destinati sia al territorio che a sistemi di imprese. Tali incentivi naturalmente dovranno attivare investimenti di imprese private.
      Ulteriori incentivi potranno essere attivati per contribuire ad abbattere i differenziali di costo dovuti al sistema dei trasporti e alla particolare conformazione fisica della città.
      L'articolo 7 fissa le norme di attuazione, tra le quali va dato il giusto risalto all'attuazione dell'abrogazione stabilita dall'articolo 6-bis del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, della concessione unitaria, istituita in base ai commi terzo e quarto dell'articolo 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798, in relazione alla quale si delega il Governo a disciplinare, entro un anno, la conclusione dei rapporti giuridici ed economici ancora in atto, e comunque sorti anteriormente al 31 maggio 1995, con il concessionario.
      L'articolo 8 evidenzia l'importanza, ai fini dell'attuazione degli obiettivi indicati dalla presente proposta di legge, degli accordi di programma e della conferenza di servizi.
      All'articolo 9, recante disposizioni varie, si delega il Governo ad emanare decreti legislativi secondo le finalità e gli obiettivi di cui all'articolo 1, al fine di ottenere, tra le altre, un'unica disciplina della circolazione acquea e del traffico, nonché delle relative autorizzazioni, nell'ambito della laguna di Venezia.
      L'articolo 10 disciplina il finanziamento degli interventi previsti dalla presente proposta di legge.       Occorre sottolineare che l'assoluta specificità delle città d'acqua di Venezia e Chioggia, della laguna e dei comuni dell'ambito lagunare, richiede un governo unitario dell'intera area interessata. Uno specifico centro di governo integrato di tutta l'area metropolitana veneziana è infatti fondamentale per raggiungere gli obiettivi della programmazione relativa a quest'ambito e della predisposizione degli strumenti necessari alla salvaguardia di Venezia; e ancora, per impostare e coordinare interventi che coinvolgano tutti gli enti locali legati dal complesso sistema di relazioni ambientali, urbanistiche e territoriali, economiche, sociali e culturali, che caratterizzano l'area veneziana.
      A tale fine è indispensabile la realizzazione della città metropolitana.
 

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